Art. 3 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 33/2013 1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nell'ambito territoriale ottimale» sono sostituite dalle seguenti: «negli ambiti territoriali ottimali». 2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, localita', paesi» sono soppresse e alla lettera c), dopo le parole: «cinquanta residenti», sono aggiunte le seguenti: «compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili e nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti». 3. I commi 5-bis e 5-ter dell'art. 4 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.