Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 33/2013 
 
  1. Al comma 1 dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  33/2013  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
    «nell'ambito  territoriale  ottimale»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «negli ambiti territoriali ottimali». 
  2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n.
33/2013 e successive modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «,
localita', paesi» sono soppresse e alla lettera c), dopo  le  parole:
«cinquanta residenti», sono aggiunte  le  seguenti:  «compatibilmente
alle risorse finanziarie disponibili e nell'ambito degli  accordi  di
programma sottoscritti». 
  3. I commi 5-bis e 5-ter  dell'art.  4  della  legge  regionale  n.
33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.