Art. 5 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 33/2013 1. L'art. 6 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 6. (Competenze della Regione). - 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonche' le funzioni di amministrazione dei servizi che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. 2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita le funzioni di programmazione in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicita', al fine di rendere sostenibile il sistema del trasporto pubblico regionale e locale, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e dell'equilibrio del bilancio regionale, nell'ottica della razionalizzazione e dell'efficientamento dei servizi. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, sentito il CAL, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilita': a) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali e fissa i criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione, da parte della Citta' metropolitana e degli enti di area vasta, dei piani di bacino di rispettiva competenza; b) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti, in connessione con le previsioni regionali di assetto territoriale e di sviluppo economico e sulla base dei piani di bacino della Citta' metropolitana e degli enti di area vasta; c) approva il programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento ai servizi minimi, in relazione alle disponibilita' di bilancio, sentite le organizzazioni sindacali, la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale del 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata di cui alla legge regionale del 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap) e successive modificazioni e integrazioni e i comitati degli utenti. 4. Il programma dei servizi individua, tra l'altro: a) la rete e l'organizzazione dei servizi, sulla base di criteri di integrazione tra le varie modalita', favorendo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale; b) le modalita' di determinazione delle tariffe, di integrazione tariffaria e di indicizzazione; c) le risorse relative ai servizi minimi da destinare al trasporto pubblico di interesse regionale e locale, tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento previsti; d) i criteri per la riduzione della congestione del traffico, dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale. 5. La Giunta regionale definisce ed approva gli accordi di programma di cui all'art. 12, d'intesa con gli enti locali interessati, e approva i piani per gli investimenti di cui all'art. 22. 6. La Regione, quale Ente di governo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a), esercita le funzioni di amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a quelli che si svolgono in ambito sovracomunale, ed all'art. 9 del medesimo decreto e, in particolare, espleta le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto con le modalita' previste dalla normativa comunitaria e statale e gestisce il contratto di servizio stipulato. 7. La Regione esercita le funzioni di controllo dei servizi di trasporto pubblico attraverso il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualita', promuovendo a tal fine lo sviluppo di appositi strumenti informatici: a) per i servizi di cui al comma 6 in modo diretto; b) per i servizi gestiti dalla citta' metropolitana di Genova e dagli enti di area vasta, secondo quanto previsto dall'art. 7, in collaborazione con tali enti, avvalendosi del supporto dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT), anche sulla base dei dati trasmessi dai soggetti esercenti ai sensi dell'art. 20.».