Art. 5 
 
      Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 33/2013 
 
  1.  L'art.  6  della  legge  regionale  n.  33/2013  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6. (Competenze della Regione). - 1. La  Regione  esercita  le
funzioni di programmazione  e  controllo  dei  servizi  di  trasporto
pubblico regionale e locale, nonche' le funzioni  di  amministrazione
dei servizi che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. 
  2. Il  Consiglio  regionale  Assemblea  Legislativa  della  Liguria
esercita le funzioni di programmazione in coerenza con i principi  di
efficienza, efficacia ed economicita', al fine di rendere sostenibile
il sistema del trasporto pubblico regionale e  locale,  tenuto  conto
dei vincoli  di  finanza  pubblica  e  dell'equilibrio  del  bilancio
regionale, nell'ottica della razionalizzazione e dell'efficientamento
dei servizi. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  2  il  Consiglio  regionale
Assemblea Legislativa della Liguria, sentito il CAL,  sulla  base  di
criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del  territorio  e
della mobilita': 
    a) definisce gli indirizzi per la  pianificazione  dei  trasporti
locali  e   fissa   i   criteri   programmatici   e   direttivi   per
l'elaborazione, da parte della Citta' metropolitana e degli  enti  di
area vasta, dei piani di bacino di rispettiva competenza; 
    b) approva  il  piano  regionale  dei  trasporti  ed  i  relativi
aggiornamenti, in connessione con le previsioni regionali di  assetto
territoriale e di sviluppo economico e sulla base dei piani di bacino
della Citta' metropolitana e degli enti di area vasta; 
    c)  approva  il  programma  dei  servizi  di  trasporto  pubblico
regionale e locale, con particolare riferimento ai servizi minimi, in
relazione alle disponibilita' di bilancio, sentite le  organizzazioni
sindacali, la Consulta  regionale  per  la  tutela  dei  diritti  dei
consumatori e degli utenti di cui alla  legge  regionale del 5  marzo
2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli  utenti),  la
Consulta  regionale  per  la  tutela  dei   diritti   della   persona
handicappata di cui alla legge regionale del 12 aprile  1994,  n.  19
(Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei
portatori di handicap) e successive modificazioni e integrazioni e  i
comitati degli utenti. 
  4. Il programma dei servizi individua, tra l'altro: 
    a) la rete e l'organizzazione dei servizi, sulla base di  criteri
di integrazione tra le varie  modalita',  favorendo  quelle  a  minor
impatto sotto il profilo ambientale; 
    b) le modalita' di determinazione delle tariffe, di  integrazione
tariffaria e di indicizzazione; 
    c)  le  risorse  relative  ai  servizi  minimi  da  destinare  al
trasporto pubblico di interesse regionale e locale, tenuto conto  del
raggiungimento degli obiettivi di efficientamento previsti; 
    d) i criteri per la riduzione  della  congestione  del  traffico,
dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale. 
  5.  La  Giunta  regionale  definisce  ed  approva  gli  accordi  di
programma  di  cui  all'art.  12,  d'intesa  con  gli   enti   locali
interessati, e approva i piani per gli investimenti di  cui  all'art.
22. 
  6. La Regione, quale Ente di governo ai sensi dell'art. 9, comma 2,
lettera a),  esercita  le  funzioni  di  amministrazione  inerenti  i
servizi ferroviari di cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti  locali
di funzioni e compiti in materia  di  trasporto  pubblico  locale,  a
norma dell'art. 4, comma 4, della legge  15  marzo  1997,  n.  59)  e
successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a  quelli  che
si svolgono in ambito  sovracomunale,  ed  all'art.  9  del  medesimo
decreto e, in particolare, espleta le procedure per l'affidamento dei
servizi di  trasporto  con  le  modalita'  previste  dalla  normativa
comunitaria e statale e gestisce il contratto di servizio stipulato. 
  7. La Regione esercita le funzioni  di  controllo  dei  servizi  di
trasporto  pubblico  attraverso  il   monitoraggio   della   domanda,
dell'offerta e degli standard di qualita', promuovendo a tal fine  lo
sviluppo di appositi strumenti informatici: 
    a) per i servizi di cui al comma 6 in modo diretto; 
    b) per i servizi gestiti dalla citta' metropolitana di  Genova  e
dagli enti di area vasta, secondo quanto  previsto  dall'art.  7,  in
collaborazione   con   tali   enti,    avvalendosi    del    supporto
dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT), anche sulla base dei
dati trasmessi dai soggetti esercenti ai sensi dell'art. 20.».