Art. 6 
 
      Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 33/2013 
 
  1.  L'art.  7  della legge  regionale   n. 33/2013   e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7. (Competenze della Citta' metropolitana di Genova  e  degli
enti di area vasta). - 1. La Citta' metropolitana  di  Genova  e  gli
enti di area  vasta,  quali  enti  di  governo  degli  ATO  ai  sensi
dell'art. 9, esercitano le seguenti funzioni: 
    a) approvano i piani di bacino di cui al comma 2, in coerenza con
gli atti programmatori regionali di cui all'art. 6, comma 3,  lettera
a); 
    b) stipulano gli accordi di programma  di  cui  all'art.  12  per
assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del  servizio
di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le
risorse occorrenti per la copertura dei  servizi  aggiuntivi  di  cui
all'art. 5, comma 1; 
    c) nell'ambito della gestione dell'ATO espletano le procedure per
l'affidamento dei  servizi  di  trasporto  previste  dalla  normativa
comunitaria  e  statale  e  gestiscono  il  contratto   di   servizio
stipulato; 
    d) nell'ambito dei contratti di servizio attuano il  monitoraggio
della domanda, dell'offerta e degli standard di qualita' dei servizi. 
  2. Il piano di bacino di trasporto metropolitano e  provinciale  e'
lo strumento che persegue un sistema  di  trasporto  che  integra  le
diverse modalita',  favorendo  in  particolar  modo  quelle  a  minor
impatto sotto il profilo ambientale, coordinato  alle  previsioni  di
assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale e  rispondente
ai fabbisogni di mobilita' relativi alle esigenze di fruibilita'  dei
servizi, lavorative,  scolastiche,  turistiche,  sociali,  culturali,
sportive e religiose di tutti i cittadini, con particolare attenzione
alle persone a mobilita' ridotta.».