Art. 8 
 
      Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2013 
 
  1.  L'art.  9  della  legge  regionale  n.  33/2013  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9. (Ambiti Territoriali Ottimali ed enti di governo). - 1. Ai
sensi della vigente normativa, sono istituiti: 
    a) un ambito territoriale ottimale ed omogeneo (ATO) che coincide
con l'intera circoscrizione territoriale  regionale  per  l'esercizio
dei servizi ferroviari di cui all'art. 6,  comma  6,  che  richiedono
l'esercizio  unitario  a  livello  regionale,  il  cui   governo   e'
assicurato dalla Regione; 
    b)  quattro  ambiti  territoriali   ottimali   e   omogenei   per
l'esercizio dei  servizi  di  trasporto  terrestre  e  marittimo,  ad
esclusione dei servizi  di  cui  alla  lettera  a),  coincidenti  col
territorio della citta' metropolitana di Genova e degli enti di  area
vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui  governo  e'  assicurato
dai medesimi enti, ai sensi dell'art. 7.».