Art. 8 Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2013 1. L'art. 9 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 9. (Ambiti Territoriali Ottimali ed enti di governo). - 1. Ai sensi della vigente normativa, sono istituiti: a) un ambito territoriale ottimale ed omogeneo (ATO) che coincide con l'intera circoscrizione territoriale regionale per l'esercizio dei servizi ferroviari di cui all'art. 6, comma 6, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, il cui governo e' assicurato dalla Regione; b) quattro ambiti territoriali ottimali e omogenei per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, ad esclusione dei servizi di cui alla lettera a), coincidenti col territorio della citta' metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo e' assicurato dai medesimi enti, ai sensi dell'art. 7.».