Art. 2 Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 1. La lettera e) del comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogata. 2. Al comma 8 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «comandati dalle Amministrazioni provinciali. I risultati di cui sopra devono essere trasmessi dalle Amministrazioni provinciali alla Regione entro il 15 aprile di ogni anno.» sono soppresse».