Art. 2 
 
       Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1. La lettera e) del comma 5 dell'art. 34 della legge regionale  n.
29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogata. 
  2. Al comma 8 dell'art. 34  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «comandati  dalle
Amministrazioni provinciali. I risultati di cui sopra  devono  essere
trasmessi dalle Amministrazioni provinciali alla Regione entro il  15
aprile di ogni anno.» sono soppresse».