Art. 3 
 
        Modifica all'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «5-bis. E' vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad  esclusione
di quello realizzato nell'ambito delle seguenti operazioni gestionali
finalizzate al controllo, diretto o indiretto, della specie: 
      a) foraggiamento presso punti di sparo o strutture  di  cattura
fisse o mobili, in attuazione dei piani di cui al comma 2; 
      b) foraggiamento dissuasivo realizzato con il  coordinamento  e
sotto    la    responsabilita'    di    A.T.C.,     C.A.,     Aziende
faunistico-venatorie,  Aziende  agrituristico-venatorie  o   soggetti
gestori di istituti di  protezione  faunistica,  nel  rispetto  delle
condizioni operative definite dalla Regione Liguria  nell'ambito  dei
piani di cui al comma 2, previa comunicazione  alla  Regione  Liguria
corredata da cartografia in  scala  1:10.000  indicante  i  punti  di
foraggiamento; 
      c) foraggiamento attrattivo ai  punti  di  sparo  ai  fini  del
prelievo di selezione autorizzato dalla Regione Liguria; 
      d) foraggiamento attrattivo presso  punti  di  conta  (governe)
nell'ambito dei programmi di monitoraggio della specie promossi dalla
Regione Liguria. ».