Art. 3 Modifica all'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 1. Dopo il comma 5 dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «5-bis. E' vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello realizzato nell'ambito delle seguenti operazioni gestionali finalizzate al controllo, diretto o indiretto, della specie: a) foraggiamento presso punti di sparo o strutture di cattura fisse o mobili, in attuazione dei piani di cui al comma 2; b) foraggiamento dissuasivo realizzato con il coordinamento e sotto la responsabilita' di A.T.C., C.A., Aziende faunistico-venatorie, Aziende agrituristico-venatorie o soggetti gestori di istituti di protezione faunistica, nel rispetto delle condizioni operative definite dalla Regione Liguria nell'ambito dei piani di cui al comma 2, previa comunicazione alla Regione Liguria corredata da cartografia in scala 1:10.000 indicante i punti di foraggiamento; c) foraggiamento attrattivo ai punti di sparo ai fini del prelievo di selezione autorizzato dalla Regione Liguria; d) foraggiamento attrattivo presso punti di conta (governe) nell'ambito dei programmi di monitoraggio della specie promossi dalla Regione Liguria. ».