Art. 4 Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 1. Al comma 7 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «con l'apposizione di un pallino eseguito» sono soppresse. 2. Al comma 8 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «con l'apposizione di un pallino» sono soppresse. 3. Al comma 9 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «mediante l'apposizione di un pallino per ogni capo abbattuto» sono soppresse. 4. Dopo il comma 9 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «9-bis. A decorrere dall'annata venatoria 2017/2018 i capi di fauna migratoria abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento comprovato dall'avvenuto recupero.».