Art. 4 
 
       Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1. Al comma 7 dell'art. 38  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   le   parole:    «con
l'apposizione di un pallino eseguito» sono soppresse. 
  2. Al comma 8 dell'art. 38  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   le   parole:    «con
l'apposizione di un pallino» sono soppresse. 
  3. Al comma 9 dell'art. 38  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le   parole:   «mediante
l'apposizione di un pallino per ogni capo abbattuto» sono soppresse. 
  4. Dopo il comma 9 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «9-bis. A decorrere dall'annata venatoria  2017/2018  i  capi  di
fauna migratoria  abbattuti  devono  essere  annotati  sul  tesserino
venatorio  subito  dopo   l'abbattimento   comprovato   dall'avvenuto
recupero.».