Art. 6 Modifica all'art. 47 della legge regionale n. 29/1994 1. Dopo il comma 7 dell'art. 47 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 21, lettera e), della legge n. 157/1992, si intendono «carrozzabili» le strade anche non asfaltate, percorribili normalmente da qualsiasi veicolo per l'intera tratta. ».