Art. 6 
 
        Modifica all'art. 47 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'art. 47 della legge regionale n. 29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
    «7-bis. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 21, lettera
e), della legge n. 157/1992, si intendono  «carrozzabili»  le  strade
anche non asfaltate, percorribili normalmente  da  qualsiasi  veicolo
per l'intera tratta. ».