Art. 7 
 
       Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Si applica la sanzione amministrativa da  €  100,00  a  €
400,00 per chi intenzionalmente cagiona  l'interruzione  o  turba  il
regolare svolgimento dell'attivita' venatoria.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n.  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «2. All'accertamento e alla contestazione delle  violazioni,  ivi
compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti  indicati
nell'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45  (Norme  per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza
della regione o di enti da essa individuati, delegati o  subdelegati)
e successive modificazioni e integrazioni. ». 
  3. Il comma 3 dell'art. 49  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «3. La Regione esercita le  funzioni  amministrative  riguardanti
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla  presente
legge e ne  introita  i  proventi.  Sono  altresi'  introitati  dalla
Regione  i  proventi  derivanti  dalla  vendita  della  fauna   morta
sequestrata ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge n.  157/1992.
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