Art. 7 Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 1. Dopo il comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. Si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 400,00 per chi intenzionalmente cagiona l'interruzione o turba il regolare svolgimento dell'attivita' venatoria.». 2. Il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni. ». 3. Il comma 3 dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. Sono altresi' introitati dalla Regione i proventi derivanti dalla vendita della fauna morta sequestrata ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge n. 157/1992. »