Art. 2 
 
         Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 4/1985 
 
  1. Il comma 4  dell'art.  3  della  legge  regionale  n.  4/1985  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai seguenti: 
  «4. I  progetti  per  la  realizzazione  di  attrezzature  di  tipo
religioso sono localizzati sul territorio comunale dopo aver  sentito
i pareri, non vincolanti, di organizzazioni e comitati  di  cittadini
presenti nelle zone suscettibili di un simile impianto e  nelle  aree
ad esse limitrofe. Resta ferma la facolta' per  i  comuni  di  indire
referendum,   nel   rispetto   delle    previsioni    statutarie    e
dell'ordinamento  statale,   per   conoscere   l'orientamento   della
popolazione interessata. 
  4-bis. Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda realizzare le
attrezzature di cui  all'art.  2  e'  tenuto  a  presentare  apposita
istanza  secondo  le  modalita'  e  le   procedure   previste   dalle
disposizioni nazionali e regionali in materia.  Il  richiedente  deve
indicare, in particolare: 
    a) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione o, se  assenti
o inadeguate,  l'esecuzione  o  l'adeguamento  con  oneri  a  proprio
carico; 
    b) il rispetto delle distanze minime tra le aree e gli edifici da
destinare  alle   diverse   confessioni   religiose,   definite   con
deliberazione annuale della Giunta regionale; 
    c)  la  presenza  di   strade   di   collegamento   adeguatamente
dimensionate, tali  da  non  congestionare  il  traffico  pedonale  e
motorizzato  nel  momento  di  maggior  affluenza  di  fruitori  alla
struttura; 
    d)  la  realizzazione  di  adeguati  servizi  igienici,   nonche'
l'accessibilita' dei detti servizi e dell'intera struttura  da  parte
di soggetti portatori di handicap; 
    e) la congruita' architettonica e dimensionale degli  edifici  di
culto previsti  con  le  caratteristiche  generali  e  peculiari  del
paesaggio ligure, cosi' come individuate dagli atti di pianificazione
territoriale regionale. 
  4-ter. I soggetti di cui al comma 4-bis sono  tenuti  a  stipulare,
sulla  base  dell'istanza  presentata,  una   convenzione,   a   fini
urbanistici, con il comune interessato, nella  quale  venga  prevista
espressamente la possibilita' di risoluzione o di revoca in  caso  di
accertamento da parte del comune  di  mancanze  o  di  attivita'  non
previste nella convenzione.».