Art. 2 Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 4/1985 1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 4/1985 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai seguenti: «4. I progetti per la realizzazione di attrezzature di tipo religioso sono localizzati sul territorio comunale dopo aver sentito i pareri, non vincolanti, di organizzazioni e comitati di cittadini presenti nelle zone suscettibili di un simile impianto e nelle aree ad esse limitrofe. Resta ferma la facolta' per i comuni di indire referendum, nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale, per conoscere l'orientamento della popolazione interessata. 4-bis. Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda realizzare le attrezzature di cui all'art. 2 e' tenuto a presentare apposita istanza secondo le modalita' e le procedure previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia. Il richiedente deve indicare, in particolare: a) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con oneri a proprio carico; b) il rispetto delle distanze minime tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose, definite con deliberazione annuale della Giunta regionale; c) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate, tali da non congestionare il traffico pedonale e motorizzato nel momento di maggior affluenza di fruitori alla struttura; d) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonche' l'accessibilita' dei detti servizi e dell'intera struttura da parte di soggetti portatori di handicap; e) la congruita' architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio ligure, cosi' come individuate dagli atti di pianificazione territoriale regionale. 4-ter. I soggetti di cui al comma 4-bis sono tenuti a stipulare, sulla base dell'istanza presentata, una convenzione, a fini urbanistici, con il comune interessato, nella quale venga prevista espressamente la possibilita' di risoluzione o di revoca in caso di accertamento da parte del comune di mancanze o di attivita' non previste nella convenzione.».