Art. 3 Norma transitoria 1. Le modifiche alla legge regionale n. 4/1985 di cui ai precedenti articoli non si applicano alle strutture religiose esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 4 ottobre 2016 TOTI (Omissis).