Art. 3 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Le modifiche alla legge regionale n. 4/1985 di cui ai precedenti
articoli non si applicano alle  strutture  religiose  esistenti  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 4 ottobre 2016 
 
                                TOTI 
 
  (Omissis).