Art. 15 Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attivita' 1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di eta' inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i servizi educativi aziendali e interaziendali e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione. 2. L'autorizzazione al funzionamento e' concessa dal comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della commissione tecnica distrettuale di cui all'art. 22. 3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono presentare al comune competente segnalazione certificata d'inizio dell'attivita'.