Art. 16 Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento 1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 15 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dagli articoli 24, 25 e 26 e gli standard di cui alla direttiva prevista all'art. 1, comma 4; b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore; c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento; d) applicare il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini iscritti cosi' come indicato nella direttiva di cui all'art. 31; e) adottare, qualora vengano forniti uno o piu' pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unita' sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini), che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorita' all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici; f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti; g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attivita' di aggiornamento, alla programmazione delle attivita' educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie; h) redigere, secondo le indicazioni contenute nelle direttive di cui all'art. 1, comma 4 un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro; i) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8.