Art. 22 Commissione tecnica distrettuale 1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, e' istituita la commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'art. 11, comma 1, lettere a) e b). 2. La commissione tecnica distrettuale e' nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal comitato di distretto, in base alle modalita' di funzionamento stabilite dal suo regolamento. 3. All'interno della commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalita': a) amministrativa, con funzioni di presidente; b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato; c) igienico-sanitaria, con competenze anche sulla valutazione da stress lavoro-correlato, su designazione dell'Azienda unita' sanitaria locale competente; d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.