Art. 24 Caratteristiche generali dell'area 1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i comuni programmano il fabbisogno avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo assunte per la redazione del piano, individuano le condizioni urbanistiche, ambientali e sociali per l'inserimento delle strutture e approvano la normativa per l'utilizzo e la trasformazione degli immobili volti ad ospitare i servizi per la prima infanzia in coerenza con quanto previsto dalla presente legge e dalle direttive ad essa collegate e nel rispetto della normativa urbanistica regionale. 2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'art. 1, comma 4.