Art. 31 Rapporto numerico tra personale e bambini 1. La Giunta regionale, con direttiva di cui all'art. 1, comma 4, definisce, individuando margini di flessibilita' organizzativa, il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei servizi educativi, considerando nella determinazione del rapporto stesso: a) il numero dei bambini iscritti e la loro eta', con particolare attenzione a quelli di eta' inferiore ai dodici mesi; b) la presenza di bambini disabili o in particolare situazione di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravita' dei casi; c) le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura; d) la necessita' di garantire un'adeguata compresenza di personale.