Art. 36 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per gli  esercizi  2016,  2017  e  2018,  agli  oneri  derivanti
dall'attuazione della presente legge si  fa  fronte  con  le  risorse
autorizzate con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 2000,  n.
1 (Norme in materia di servizi  educativi  per  la  prima  infanzia),
nell'ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali  e
famiglia, Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i  minori  e  per
asili nido, nel bilancio di previsione della  Regione  Emilia-Romagna
2016-2018.  Nell'ambito  di  tali  risorse  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata a  provvedere,  con  proprio  atto,  alle  variazioni  di
bilancio che si rendessero necessarie per la  modifica  dei  capitoli
esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli. 
  2. Per gli  esercizi  successivi  al  2018,  agli  oneri  derivanti
dall'attuazione della presente legge si fa fronte  nell'ambito  delle
autorizzazioni  di  spesa  annualmente  disposte   dalla   legge   di
approvazione del bilancio ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  38
del decreto legislativo 23  giugno  2010,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
  3. Concorrono altresi' al finanziamento degli  interventi  previsti
dalla presente legge le risorse provenienti dallo  Stato,  anche  con
riferimento  al  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali  e  al
finanziamento del Piano di azione nazionale  per  la  promozione  del
sistema integrato di cui all'art. 1,  comma  181,  lettera  e)  della
legge n. 107 del 2015.