Art. 7 Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione 1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'art. 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili nonche' di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione. 2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende unita' sanitarie locali e i comuni, anche in raccordo fra loro, individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'art. 1, comma 4.