Art. 2 
 
      Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2015 
 
  1. La rubrica dell'art. 3 della legge regionale 29  dicembre  2015,
n. 23 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  di  previsione
2016-2018 (Legge di stabilita' regionale 2016)) e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli
danneggiati dalle crisi bancarie». 
  2. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del  2015  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle  recenti
crisi  bancarie,  la  Regione  concede  contributi  per   le   azioni
risarcitorie e di  tutela  legale  a  favore  delle  persone  fisiche
residenti  in  Emilia-Romagna  che  abbiano  contratto   obbligazioni
subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni  di  crisi  in
cui sono  incorsi  gli  istituti  bancari  interessati  dal  riordino
operato con decreto-legge 22  novembre  2015,  n.  183  (Disposizioni
urgenti per il settore creditizio), i cui effetti  sono  fatti  salvi
dall'art. 1,  comma  854,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2016)).». 
  3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del  2015  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Con deliberazione della Giunta regionale sono  disciplinate  le
modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 1,  attraverso
le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di
cui all'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1992,  n.  45  (Norme
per la tutela dei consumatori e degli utenti), quale rimborso per  le
spese  sostenute  per   avviare,   in   qualsiasi   forma,   l'azione
risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni  subiti  per  gli
eventi di cui al comma 1.».