Art. 2 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2015 1. La rubrica dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilita' regionale 2016)) e' sostituita dalla seguente: «Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie». 2. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2015 e' sostituito dal seguente: «1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi bancarie, la Regione concede contributi per le azioni risarcitorie e di tutela legale a favore delle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), i cui effetti sono fatti salvi dall'art. 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2016)).». 3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2015 e' sostituito dal seguente: «2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al comma 1.».