Art. 3 Disposizioni attuative della legge regionale n. 13 del 2015 1. La Regione concorre alle spese per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del medesimo art. 40, comma 1, sulla base di convenzioni con la Citta' metropolitana di Bologna e le Province. 2. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa a seguito del processo di riordino istituzionale attuato ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015, la Regione e' autorizzata a trasferire alla Citta' metropolitana di Bologna e alle Province, sulla base di convenzioni, le risorse necessarie per far fronte alle spese di funzionamento connesse alla permanenza di personale regionale nelle sedi provinciali, nelle more del subentro della Regione nei contratti e oneri relativi a beni, servizi e forniture, ovvero per far fronte alle spese di funzionamento sostenute da tali Enti per il personale regionale distaccato. Qualora funzioni regionali gia' svolte in forza di delega o convenzione dalla Citta' metropolitana di Bologna e dalle Province siano state, nel corso dell'anno 2016, svolte dalle Unioni di Comuni, il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese di funzionamento e' assegnato direttamente alle Unioni medesime. 3. Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni compensative di competenza e di cassa indicate nell'allegato «Variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018».