Art. 3 
 
     Disposizioni attuative della legge regionale n. 13 del 2015 
 
  1. La Regione concorre alle spese per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza di cui all'art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n.
13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e  disposizioni
su Citta' metropolitana di Bologna, Province, Comuni e  loro  Unioni)
in quanto accessorie rispetto  alle  funzioni  principali  esercitate
dalla Regione ai sensi del medesimo art. 40, comma 1, sulla  base  di
convenzioni con la Citta' metropolitana di Bologna e le Province. 
  2. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa a
seguito del processo di riordino istituzionale attuato ai sensi della
legge  regionale  n.  13  del  2015,  la  Regione  e'  autorizzata  a
trasferire alla Citta' metropolitana  di  Bologna  e  alle  Province,
sulla base di convenzioni, le risorse necessarie per far fronte  alle
spese  di  funzionamento  connesse  alla  permanenza   di   personale
regionale nelle sedi  provinciali,  nelle  more  del  subentro  della
Regione nei contratti e oneri relativi a beni, servizi  e  forniture,
ovvero per far fronte alle spese di funzionamento sostenute  da  tali
Enti  per  il  personale  regionale  distaccato.   Qualora   funzioni
regionali gia' svolte in forza di delega o convenzione  dalla  Citta'
metropolitana di Bologna e dalle  Province  siano  state,  nel  corso
dell'anno 2016, svolte dalle Unioni di Comuni,  il  trasferimento  di
risorse regionali previsto a copertura delle spese  di  funzionamento
e' assegnato direttamente alle Unioni medesime. 
  3. Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2  sono  apportate
al bilancio di previsione 2016-2018  le  variazioni  compensative  di
competenza e di cassa indicate nell'allegato «Variazione del bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018».