Art. 4 Modifiche all'art. 22-ter della legge regionale n. 43 del 2001 1. Dopo il comma 4 dell'art. 22-ter della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l'assegnazione temporanea di risorse professionali regionali riguardi l'attuazione di progetti e attivita' di rilevante interesse culturale per il territorio, il limite temporale di cui ai commi precedenti puo' essere derogato, previa convenzione con gli Enti di destinazione del personale.».