Art. 4 
 
   Modifiche all'art. 22-ter della legge regionale n. 43 del 2001 
 
  1. Dopo il comma  4  dell'art.  22-ter  della  legge  regionale  26
novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione  e  di
rapporti di lavoro  nella  Regione  Emilia-Romagna)  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «4-bis. Nei  casi  in  cui  l'assegnazione  temporanea  di  risorse
professionali regionali riguardi l'attuazione di progetti e attivita'
di  rilevante  interesse  culturale  per  il  territorio,  il  limite
temporale di cui ai commi precedenti  puo'  essere  derogato,  previa
convenzione con gli Enti di destinazione del personale.».