Art. 10 
 
Presidente   dell'unione.   Modifiche   all'art.   34   della   legge
                        regionale n. 68/2011 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 34  della  legge  regionale  n. 68/2011  e'
sostituito dal seguente: «2.  Il  presidente  dell'unione  e'  eletto
dalla giunta salvo che lo statuto preveda  l'elezione  da  parte  del
consiglio, tra i  sindaci  dei  comuni  associati.  Lo  statuto  puo'
prevedere la rotazione tra i sindaci dei comuni associati alla carica
di presidente.». 
  2. Nel primo periodo del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale
n. 68/2011 dopo le parole: «e  i  criteri  per  la»  e'  inserita  la
seguente: «eventuale». Al secondo periodo le parole: «e dura fino  al
31 dicembre dello stesso anno, e la rotazione avviene per  ogni  anno
solare,  con  elezione  riservata  ai  sindaci  che  non  hanno  gia'
ricoperto l'incarico» sono soppresse.