Art. 12 
 
Fusioni di comuni. Modifiche all'art.  64  della  legge  regionale n.
                               68/2011 
 
  1. Al comma 1-quater dell'art. 64 della legge regionale n.  68/2011
sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a)  la  parola:
«quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre»; b) la  lettera  b)  e'
sostituita dalla seguente: «b) sono incrementati del 60 per cento  se
il comune risultante  dalla  fusione  o  dall'incorporazione  ha  una
popolazione superiore a 15.000 abitanti;».