Art. 12 Fusioni di comuni. Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 68/2011 1. Al comma 1-quater dell'art. 64 della legge regionale n. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre»; b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti;».