Art. 13 Comuni in situazione di maggior disagio. Modifiche all'art. 82 della legge regionale n. 68/2011 1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 82 della l.r. 68/2011 e' inserito il seguente: «In aggiunta o in sostituzione di una o piu' funzioni fondamentali sono considerate una o piu' funzioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4).» 2. Al comma 2 dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) si individua la misura teorica del contributo attribuibile a ciascun comune, corrispondente al 2 per cento delle risorse disponibili; b) si individuano i soli comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria di cui all'art. 80, comma 3, e della possibilita' di attribuire a ciascuno di essi la misura teorica di cui alla lettera a); se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore; c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di essi sia concessa, nel limite massimo di 25.000,00 euro, una somma di identico valore;». 3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011 e' aggiunta la seguente: «c-bis) se, a seguito del riparto di cui alla lettera c), residuano risorse disponibili, queste sono assegnate agli altri comuni che risultano nella graduatoria, aventi i requisiti di cui al comma 1, nell'ordine ivi previsto e fino a concorrenza delle risorse residue, in modo tale che ad essi sia attribuito un contributo nella stessa misura dei comuni beneficiari ai sensi della medesima lettera c); se l'ultimo comune aggiuntivo da prendere in considerazione risulta, insieme ad altri, con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore, e le risorse residue sono ripartite in misura identica tra tutti i comuni aggiuntivi, anche se la misura del contributo e' inferiore a 25.000,00 euro.».