Art. 13 
 
Comuni in situazione di maggior disagio. Modifiche all'art. 82  della
                     legge regionale n. 68/2011 
 
  1. Dopo il primo periodo  del  comma  1  dell'art.  82  della  l.r.
68/2011 e' inserito il seguente: «In aggiunta o  in  sostituzione  di
una o piu' funzioni fondamentali sono considerate una o piu' funzioni
di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4).» 
  2. Al comma 2 dell'art. 82  della  legge  regionale n.  68/2011  le
lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 
    «a) si individua la misura teorica del contributo attribuibile  a
ciascun  comune,  corrispondente  al  2  per  cento   delle   risorse
disponibili; 
    b) si individuano i soli comuni ai quali potrebbe essere concesso
il contributo in considerazione del maggior disagio che risulta dalla
graduatoria di cui all'art. 80, comma  3,  e  della  possibilita'  di
attribuire a ciascuno di essi la misura teorica di cui  alla  lettera
a); se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta  insieme
ad altri con identico valore del disagio, sono  considerati  anche  i
comuni con detto valore; 
    c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo  i
comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i  requisiti
di cui al comma 1. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale
che a ciascuno di essi sia concessa, nel limite massimo di  25.000,00
euro, una somma di identico valore;». 
  3. Dopo la  lettera  c)  del  comma  2  dell'art.  82  della  legge
regionale n. 68/2011 e' aggiunta la seguente: «c-bis) se,  a  seguito
del riparto di cui alla lettera c),  residuano  risorse  disponibili,
queste  sono  assegnate  agli  altri  comuni  che   risultano   nella
graduatoria, aventi i requisiti di cui al comma  1,  nell'ordine  ivi
previsto e fino a concorrenza delle risorse residue, in modo tale che
ad essi sia attribuito un contributo nella stessa misura  dei  comuni
beneficiari ai sensi della medesima lettera c);  se  l'ultimo  comune
aggiuntivo da prendere in considerazione risulta, insieme  ad  altri,
con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni  con
detto valore, e le risorse residue sono ripartite in misura  identica
tra tutti i comuni aggiuntivi, anche se la misura del  contributo  e'
inferiore a 25.000,00 euro.».