Art. 14 Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 90 della legge regionale n. 68/2011 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 90 della l.r. 68/2011 e' sostituita dalla seguente: «b) esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e 1-bis), del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010; in aggiunta o sostituzione di una o piu' delle suddette funzioni fondamentali e' considerato anche l'esercizio associato di una o piu' di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti: 1) sportello unico delle attivita' produttive; 2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica; 3) piano strutturale intercomunale di cui all'art. 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); dette attivita' sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all'art. 14, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento; 4) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonche' la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale; dette attivita' sono considerate, fino alla puntuale individuazione da parte dello Stato delle attivita' rientranti nella funzione fondamentale dell'art. 14, comma 27, lettera a), del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, solo se sono esercitate nel loro complesso come svolgimento della funzione medesima.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 90 e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'anno 2017, l'esercizio associato dello sportello unico delle attivita' produttive puo' essere considerato tra le funzioni di cui al comma 1, lettera b), solo se risulta anche la sussistenza dei requisiti di interoperabilita' stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; l'accertamento della sussistenza di detti requisiti avviene d'ufficio, sulla base di comunicazione della struttura regionale competente alla gestione di tale sistema di interoperabilita'.». 3. Dopo il comma 15 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011 e' aggiunto il seguente: «15-bis. Fatte salve le unioni gia' costituite all'entrata in vigore del presente comma, non possono accedere ai contributi le unioni di comuni costituite in maggioranza da comuni receduti da altre unioni di comuni.».