Art. 14 
 
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 90  della  legge
                        regionale n. 68/2011 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 90  della  l.r.  68/2011  e'
sostituita dalla seguente: 
    «b) esercitino per tutti  i  comuni  dell'unione  almeno  quattro
funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere  b),  d),
e), g), h), i) e 1-bis),  del  decreto-legge  n.  78/2010  convertito
dalla legge n. 122/2010; in aggiunta o sostituzione  di  una  o  piu'
delle suddette funzioni fondamentali e' considerato anche l'esercizio
associato di una o piu' di quelle unitariamente  indicate  ai  numeri
seguenti: 
      1) sportello unico delle attivita' produttive; 
      2) procedure di  valutazione  di  impatto  ambientale,  vincolo
idrogeologico,   pareri   relativi   ai   procedimenti   in   materia
paesaggistica; 
      3) piano strutturale intercomunale di  cui  all'art.  23  della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme  per  il  governo  del
territorio); dette attivita' sono considerate solo se sono svolte  in
alternativa alla funzione di cui all'art. 14, comma 27,  lettera  d),
del decreto-legge n. 78/2010  convertito  dalla  legge  n.  122/2010,
ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta  funzione,  ne
costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento; 
      4) gestione delle entrate tributarie  e  dei  servizi  fiscali,
concernente  la  gestione  ordinaria  dei  tributi  e  delle  imposte
comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente  la
tenuta  e  l'aggiornamento  dell'inventario  dei  beni,  nonche'   la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi
di uffici pubblici e a  pubblico  servizio;  gestione  delle  risorse
umane, concernente il reclutamento e  i  concorsi  e  il  trattamento
giuridico  ed  economico  del   personale;   dette   attivita'   sono
considerate, fino alla puntuale individuazione da parte  dello  Stato
delle attivita' rientranti nella funzione fondamentale dell'art.  14,
comma 27, lettera a), del decreto-legge n. 78/2010, convertito  dalla
legge n. 122/2010, solo se sono esercitate nel  loro  complesso  come
svolgimento della funzione medesima.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 90 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,  a  decorrere
dall'anno 2017, l'esercizio associato  dello  sportello  unico  delle
attivita' produttive puo' essere considerato tra le funzioni  di  cui
al comma 1, lettera b), solo se  risulta  anche  la  sussistenza  dei
requisiti di  interoperabilita'  stabiliti  con  deliberazione  della
Giunta regionale; l'accertamento della sussistenza di detti requisiti
avviene  d'ufficio,  sulla  base  di  comunicazione  della  struttura
regionale   competente   alla   gestione   di   tale    sistema    di
interoperabilita'.». 
  3. Dopo il comma 15 dell'art. 90 della legge  regionale n.  68/2011
e'  aggiunto  il  seguente:  «15-bis.  Fatte  salve  le  unioni  gia'
costituite all'entrata in vigore  del  presente  comma,  non  possono
accedere ai contributi le unioni di comuni costituite in  maggioranza
da comuni receduti da altre unioni di comuni.».