Art. 17 
 
Disposizioni finali e transitorie. Modifiche all'art. 111 della legge
                        regionale n. 68/2011 
 
  1. Al comma 7-quater dell'art. 111 della l.r. 68/2011 le parole:  «
nell'anno 2016 il numero  di  funzioni  fondamentali  e'  fissato  in
almeno tre » e' sostituito dalle seguenti: «nell'anno 2016 il  numero
di funzioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera b),  e'  fissato  in
almeno tre». 
  2. Dopo il comma 7-sexies  dell'art.  111  della  l.r.  68/2011  e'
aggiunto il seguente: «7-septies. I procedimenti di cui all'art.  91,
comma  5,  avviati  nell'anno  2016,  cessano  se,  alla  data  della
verifica, lo statuto  dell'unione  di  comuni  prevedeva  l'esercizio
anche di funzioni tra quelle indicate dal medesimo art. 90, comma  1,
lettera b), numeri  1),  2),  3)  e  4),  e  il  numero  di  funzioni
esercitate era di almeno due. Le altre  risultanze  del  procedimento
avviato sono comunque assunte dalla struttura regionale competente al
fine dell'accertamento dei presupposti per  l'accesso  ai  contributi
successivi.».