Art. 17 Disposizioni finali e transitorie. Modifiche all'art. 111 della legge regionale n. 68/2011 1. Al comma 7-quater dell'art. 111 della l.r. 68/2011 le parole: « nell'anno 2016 il numero di funzioni fondamentali e' fissato in almeno tre » e' sostituito dalle seguenti: «nell'anno 2016 il numero di funzioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), e' fissato in almeno tre». 2. Dopo il comma 7-sexies dell'art. 111 della l.r. 68/2011 e' aggiunto il seguente: «7-septies. I procedimenti di cui all'art. 91, comma 5, avviati nell'anno 2016, cessano se, alla data della verifica, lo statuto dell'unione di comuni prevedeva l'esercizio anche di funzioni tra quelle indicate dal medesimo art. 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), e il numero di funzioni esercitate era di almeno due. Le altre risultanze del procedimento avviato sono comunque assunte dalla struttura regionale competente al fine dell'accertamento dei presupposti per l'accesso ai contributi successivi.».