Art. 18 
 
Disciplina degli accordi. Modifiche all'art. 6 della legge  regionale
                             n. 22/2015 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
(Riordino delle funzioni  provinciali  e  attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi
regionali numeri 32/2002, 67/2003,  41/2005,  68/2011,  65/2014),  le
parole: «degli articoli 7  e  10,  del  personale,  dei  beni  e  dei
rapporti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dell'art.   7,   del
personale». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 22/2015  e'
inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione della Giunta regionale
con la quale sono formalizzati gli accordi di cui all'art. 10,  commi
13, 16 e 16-bis, e' adottata a seguito  di:  intesa  tecnica  tra  il
direttore generale della Giunta regionale e il segretario o direttore
generale dell'ente locale; espressione  dell'assenso  politico  della
Giunta regionale e dell'ente locale interessato sull'intesa  tecnica,
manifestato con scambio di note o in sede di  Osservatorio  regionale
di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29  settembre  2014,
n. 807; atto formale di recepimento  adottato  dal  presidente  della
provincia o dal  sindaco  della  citta'  metropolitana.  Gli  accordi
medesimi possono essere integrati in  ogni  tempo  con  deliberazione
della  Giunta  regionale,  che  formalizza  l'accordo  intervenuto  a
livello tecnico tra il direttore generale della Giunta regionale e il
segretario o il direttore generale dell'ente locale e previa conforme
comunicazione dell'assenso  del  presidente  della  provincia  o  del
sindaco della citta' metropolitana; in  tal  caso,  la  deliberazione
della  Giunta  regionale  che   formalizza   l'accordo   integrativo,
limitatamente alla successione nella proprieta' dei beni mobili e  ai
rapporti che non comportano maggiori spese rispetto a quelle previste
nel bilancio regionale, dispone sulla data a  decorrere  dalla  quale
l'accordo e' efficace; se l'accordo  integrativo  comporta  ulteriori
spese rispetto a quelle previste nel bilancio  regionale,  la  Giunta
regionale approva  la  proposta  di  legge  di  recepimento  a  norma
dell'art. 10, comma 16.».