Art. 18 Disciplina degli accordi. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 22/2015 1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: «degli articoli 7 e 10, del personale, dei beni e dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 7, del personale». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 22/2015 e' inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati gli accordi di cui all'art. 10, commi 13, 16 e 16-bis, e' adottata a seguito di: intesa tecnica tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o direttore generale dell'ente locale; espressione dell'assenso politico della Giunta regionale e dell'ente locale interessato sull'intesa tecnica, manifestato con scambio di note o in sede di Osservatorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807; atto formale di recepimento adottato dal presidente della provincia o dal sindaco della citta' metropolitana. Gli accordi medesimi possono essere integrati in ogni tempo con deliberazione della Giunta regionale, che formalizza l'accordo intervenuto a livello tecnico tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o il direttore generale dell'ente locale e previa conforme comunicazione dell'assenso del presidente della provincia o del sindaco della citta' metropolitana; in tal caso, la deliberazione della Giunta regionale che formalizza l'accordo integrativo, limitatamente alla successione nella proprieta' dei beni mobili e ai rapporti che non comportano maggiori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, dispone sulla data a decorrere dalla quale l'accordo e' efficace; se l'accordo integrativo comporta ulteriori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, la Giunta regionale approva la proposta di legge di recepimento a norma dell'art. 10, comma 16.».