Art. 19 
 
Gestione del salario accessorio. Modifiche  all'art.  9  della  legge
                        regionale n. 22/2015 
 
  1. Alla  fine  del  comma  7  dell'art.  9  della  legge  regionale
n. 22/2015 e' aggiunto il seguente periodo: «La  Regione  eroga  tali
risorse compatibilmente con le esigenze di contenimento  della  spesa
per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di
provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto
dei  vincoli  finanziari  posti  alla  contrattazione  integrativa  e
all'utilizzo  dei  relativi  fondi  emerse  anche  nell'ambito  delle
verifiche  ispettive  di  cui  all'art.  60,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego).
In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di  cui  al
comma 5, primo periodo, procede all'erogazione parziale  delle  somme
di   cui   al   comma   6    attenendosi    a    quanto    comunicato
dall'amministrazione  interessata  in  merito  a  tempi,  importi   e
modalita' di riassorbimento  della  quota  ascrivibile  al  personale
trasferito.».