Art. 19 Gestione del salario accessorio. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 22/2015 1. Alla fine del comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2015 e' aggiunto il seguente periodo: «La Regione eroga tali risorse compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell'ambito delle verifiche ispettive di cui all'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego). In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, procede all'erogazione parziale delle somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall'amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalita' di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito.».