Art. 20 Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 22/2015 1. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2015 e' inserito il seguente: «Rientrano in detti opere e interventi anche quelli per i quali e' stata adottata dall'ente locale la determinazione a contrarre, nonche' quelli per i quali l'ente locale ha escusso la polizza fideiussoria o altra garanzia finanziaria.». 2. Al comma 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «restano fermi» dell'alinea sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilito»; b) dopo la lettera c) e' aggiunta le seguente: «c-bis) il subentro della Regione anche nella gestione delle risorse eventualmente gia' impegnate sul proprio bilancio, e non liquidate in favore dell'ente locale, mediante reintroito delle stesse; le somme reintroitate costituiscono la copertura finanziaria per le opere trasferite alla competenza regionale. La disposizione di cui alla presente lettera e quelle delle precedenti lettere a), b), c) si applicano anche ai casi previsti dall'art. 11-bis, comma 3, lettera a).». 3. Dopo il comma 17 dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2015 e' aggiunto il seguente: «17-bis. Le disposizioni del presente articolo si intendono nel senso che, fatte salve le deroghe stabilite dall'art. 11-bis, fino al subentro della Regione nei rapporti in corso, secondo quanto previsto dagli accordi e dagli altri atti di cui ai commi da 13 a 16-ter, ovvero dagli accordi integrativi di cui all'art. 6, comma 2-bis, le province e la citta' metropolitana restano titolari dei rapporti medesimi, quantunque riconducibili a funzioni oggetto di trasferimento.