Art. 20 
 
Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi  e  passivi.
       Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 22/2015 
 
  1. Dopo il primo periodo  del  comma  4  dell'art.  10  della legge
regionale n. 22/2015 e' inserito il  seguente:  «Rientrano  in  detti
opere e interventi  anche  quelli  per  i  quali  e'  stata  adottata
dall'ente locale la determinazione a contrarre, nonche' quelli per  i
quali l'ente locale  ha  escusso  la  polizza  fideiussoria  o  altra
garanzia finanziaria.». 
  2. Al comma 8 dell'art. 10 della legge  regionale n.  22/2015  sono
apportate le  seguenti  modifiche:  a)  le  parole:  «restano  fermi»
dell'alinea sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilito»;  b)  dopo
la lettera c) e' aggiunta le  seguente:  «c-bis)  il  subentro  della
Regione  anche  nella  gestione  delle  risorse  eventualmente   gia'
impegnate sul proprio bilancio, e non liquidate in  favore  dell'ente
locale, mediante  reintroito  delle  stesse;  le  somme  reintroitate
costituiscono la copertura finanziaria per le opere  trasferite  alla
competenza regionale. La disposizione di cui alla presente lettera  e
quelle delle precedenti lettere a), b), c) si applicano anche ai casi
previsti dall'art. 11-bis, comma 3, lettera a).». 
  3. Dopo il comma 17 dell'art. 10 della legge  regionale  n. 22/2015
e' aggiunto  il  seguente:  «17-bis.  Le  disposizioni  del  presente
articolo si intendono nel senso che, fatte salve le deroghe stabilite
dall'art. 11-bis, fino al subentro  della  Regione  nei  rapporti  in
corso, secondo quanto previsto dagli accordi e dagli  altri  atti  di
cui ai commi da 13 a 16-ter, ovvero dagli accordi integrativi di  cui
all'art. 6, comma  2-bis,  le  province  e  la  citta'  metropolitana
restano titolari dei rapporti medesimi,  quantunque  riconducibili  a
funzioni oggetto di trasferimento.