Art. 21 Spese di funzionamento. Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 22/2015 1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 22/2015 e' inserito il seguente: 1. L'ammontare complessivo della spesa di funzionamento della Regione, fissato annualmente con la deliberazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 65/2010, e all'art. 16 della legge regionale n. 86/2014, e nel rispetto della normativa in essi richiamata, e' determinato, a decorrere dal 2016, tenuto conto altresi' dell'incremento di unita' di personale e di autovetture conseguente al trasferimento alla Regione delle funzioni di cui al presente capo. 2. Ai fini di cui al comma 1, la percentuale di riduzione delle spese di funzionamento e' calcolata: a) per la formazione del personale e per le missioni, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tali voci nel 2009, incrementata in misura proporzionale alle unita' di personale trasferite dalle province, dalla citta' metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino; b) per le autovetture, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tale voce nel 2011 incrementata in misura proporzionale al numero di autovetture acquisite dalle province, dalla Citta' metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino.ยป.