Art. 21 
 
Spese di funzionamento.  Inserimento  dell'art.  12-bis  nella  legge
                        regionale n. 22/2015 
 
  1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 22/2015 e'  inserito  il
seguente: 1. L'ammontare complessivo  della  spesa  di  funzionamento
della Regione,  fissato  annualmente  con  la  deliberazione  di  cui
all'art. 1, comma 1, della  legge regionale n. 65/2010, e all'art. 16
della  legge regionale n. 86/2014, e nel rispetto della normativa  in
essi richiamata, e' determinato, a decorrere dal 2016,  tenuto  conto
altresi' dell'incremento di unita'  di  personale  e  di  autovetture
conseguente al trasferimento alla Regione delle funzioni  di  cui  al
presente capo. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, la  percentuale  di  riduzione  delle
spese di funzionamento e' calcolata: 
    a) per la formazione del personale e per le missioni, sulla spesa
sostenuta dalla Regione per  tali  voci  nel  2009,  incrementata  in
misura  proporzionale  alle  unita'  di  personale  trasferite  dalle
province, dalla citta' metropolitana  e  dalle  unioni  di  comuni  a
seguito del riordino; 
    b) per le autovetture, sulla spesa sostenuta  dalla  Regione  per
tale voce nel 2011 incrementata in misura proporzionale al numero  di
autovetture acquisite dalle province, dalla  Citta'  metropolitana  e
dalle unioni di comuni a seguito del riordino.ยป.