Art. 22 
 
Trasferimento di risorse  ai  comuni  capoluoghi  e  alle  unioni  di
   comuni. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22/2015 
 
  1. Alla lettera a) del comma 7 dell'art. 13 della  legge  regionale
n. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo  le  parole:
«sono attribuite» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dall'anno
2016»; b) le parole: «i requisiti di cui al comma 1 «sono  sostituite
dalle seguenti:» i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 3». 
  2. Alla fine della lettera d) del comma 7 dell'art. 13 della  legge
regionale n. 22/2015 sono aggiunte le seguenti  parole:  «le  risorse
regionali sono attribuite a condizione che  il  personale  trasferito
continui  a  svolgere  in  via  prevalente  le  funzioni  oggetto  di
riordino;». 
  3. Alla fine del comma  10  dell'art.  13  della   legge  regionale
n. 22/2015 e' aggiunto il seguente periodo: «In conformita' a  quanto
stabilito dall'art. 2, comma  3,  per  le  funzioni  trasferite  alla
Regione, restano a ogni  effetto  di  competenza  della  provincia  i
procedimenti sanzionatori derivanti dall'accertamento  di  violazioni
avvenute prima della data di trasferimento della funzione.».