Art. 22 Trasferimento di risorse ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22/2015 1. Alla lettera a) del comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: «sono attribuite» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2016»; b) le parole: «i requisiti di cui al comma 1 «sono sostituite dalle seguenti:» i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 3». 2. Alla fine della lettera d) del comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «le risorse regionali sono attribuite a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino;». 3. Alla fine del comma 10 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2015 e' aggiunto il seguente periodo: «In conformita' a quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, per le funzioni trasferite alla Regione, restano a ogni effetto di competenza della provincia i procedimenti sanzionatori derivanti dall'accertamento di violazioni avvenute prima della data di trasferimento della funzione.».