Art. 24 Rettifiche di dati e di posizioni del personale trasferito. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 70/2015 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 70/2015 e' aggiunto il seguente periodo: «Gli allegati D e D-bis sono altresi' modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle rettifiche, richieste dagli enti locali interessati, di errori materiali sui dati trasmessi relativi al costo del personale.». 2. Dopo il comma 9-quater dell'art. 19 della legge regionale n. 70/2015 e' aggiunto il seguente: «9-quinquies. Qualora gli enti locali, successivamente alla data del trasferimento, abbiano rettificato, per errore materiale o per nuova valutazione dell'amministrazione, la posizione degli interessati, indicando la spettanza dei compensi di cui all'art. 9, comma 5, lettere b) e c), della legge regionale n. 22/2015, dette indennita' sono riconosciute dalla Regione, agli interessati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge: a) a decorrere dalla data del trasferimento, nel caso in cui e' dichiarato l'errore materiale per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2; b) a decorrere dal mese successivo alla data in cui l'ente locale, a seguito di nuova valutazione, ha dato l'assenso al trasferimento anche della posizione per la quale e' prevista l'indennita', per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1-bis,». 3. Dopo il comma 9-quinquies dell'art. 19 della legge regionale n. 70/2015 e' aggiunto il seguente: «9-sexies. In relazione alle indennita' del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 1-bis, le disposizioni del comma 1, primo periodo, si interpretano in conformita' a quanto disposto dal comma 1-bis, quinto periodo, sull'assenso dell'ente di provenienza al trasferimento delle posizioni ivi previste.». 4. Dopo il comma 9-sexies dell'art. 19 della legge regionale n. 70/2015 e' aggiunto il seguente: «9-septies. Al fine di far fronte alla situazione eccezionale del Comune di Arezzo, al quale non risulta trasferito, per le funzioni del turismo di cui all'art. 4, comma 1, personale avente sede di lavoro nel comune medesimo, la Regione provvede ad attribuire, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 13, comma 7, lettera d), della legge regionale n. 22/2015, risorse aggiuntive per un'unita' di personale delle categorie del comparto regioni enti locali destinata allo svolgimento di dette funzioni. A tal fine, il comune, entro il 1° dicembre 2016, trasmette alla Regione il nominativo dell'unita' di personale destinata, anche a seguito di procedura di mobilita', allo svolgimento delle funzioni e il relativo costo, riferito al 31 dicembre 2015, sulla base del modello di rilevazione utilizzato per il personale di cui all'art. 13, comma 6, della legge regionale n. 22/2015. Qualora detta unita' di personale risulta provenire dalla provincia o dalla Regione, essa e' considerata a ogni effetto come personale trasferito a seguito del riordino di cui alla legge regionale n. 22/2015 e alla presente legge, e ad essa si applicano i principi di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015.».