Art. 24 
 
Rettifiche di dati e di posizioni del personale trasferito. Modifiche
            all'art. 19 della legge regionale n. 70/2015 
 
  1. Alla fine del comma 2 dell'art. 19  della   legge  regionale  n.
70/2015 e' aggiunto il seguente periodo: «Gli allegati D e D-bis sono
altresi'  modificati  con  successiva  legge,  al  fine  di  renderli
conformi alle rettifiche, richieste dagli enti locali interessati, di
errori  materiali  sui  dati  trasmessi   relativi   al   costo   del
personale.». 
  2. Dopo il comma  9-quater  dell'art.  19  della   legge  regionale
n. 70/2015 e' aggiunto il seguente: «9-quinquies.  Qualora  gli  enti
locali,  successivamente  alla  data   del   trasferimento,   abbiano
rettificato,  per  errore   materiale   o   per   nuova   valutazione
dell'amministrazione, la posizione degli  interessati,  indicando  la
spettanza dei compensi di cui all'art. 9, comma 5, lettere b)  e  c),
della legge regionale n. 22/2015, dette indennita' sono  riconosciute
dalla Regione, agli interessati in servizio alla data di  entrata  in
vigore della presente legge: 
    a) a decorrere dalla data del trasferimento, nel caso in  cui  e'
dichiarato  l'errore  materiale  per  il  personale  trasferito  alla
Regione ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2; 
    b) a decorrere dal  mese  successivo  alla  data  in  cui  l'ente
locale,  a  seguito  di  nuova  valutazione,  ha  dato  l'assenso  al
trasferimento  anche  della  posizione  per  la  quale  e'   prevista
l'indennita', per il  personale  trasferito  alla  Regione  ai  sensi
dell'art. 19, commi 1 e 1-bis,». 
  3. Dopo il comma 9-quinquies dell'art.  19  della  legge  regionale
n. 70/2015 e' aggiunto il  seguente:  «9-sexies.  In  relazione  alle
indennita' del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 1-bis,  le
disposizioni  del  comma  1,  primo  periodo,  si   interpretano   in
conformita' a  quanto  disposto  dal  comma  1-bis,  quinto  periodo,
sull'assenso  dell'ente  di  provenienza   al   trasferimento   delle
posizioni ivi previste.». 
  4. Dopo il  comma  9-sexies  dell'art.  19  della  legge  regionale
n. 70/2015 e' aggiunto il seguente: «9-septies. Al fine di far fronte
alla situazione eccezionale  del  Comune  di  Arezzo,  al  quale  non
risulta trasferito, per le funzioni del turismo di  cui  all'art.  4,
comma 1, personale avente sede di  lavoro  nel  comune  medesimo,  la
Regione  provvede  ad  attribuire,  a   decorrere   dall'anno   2017,
nell'ambito delle risorse di cui all'art. 13, comma  7,  lettera  d),
della legge regionale n. 22/2015, risorse aggiuntive per un'unita' di
personale delle categorie del comparto regioni enti locali  destinata
allo svolgimento di dette funzioni. A tal fine, il comune,  entro  il
1° dicembre 2016, trasmette alla Regione il nominativo dell'unita' di
personale destinata, anche a seguito di procedura di mobilita',  allo
svolgimento delle funzioni  e  il  relativo  costo,  riferito  al  31
dicembre 2015, sulla base del modello di rilevazione  utilizzato  per
il personale di cui all'art.  13,  comma  6,  della  legge  regionale
n. 22/2015. Qualora detta unita' di personale risulta provenire dalla
provincia o dalla Regione, essa e' considerata a  ogni  effetto  come
personale trasferito  a  seguito  del  riordino  di  cui  alla  legge
regionale n. 22/2015 e alla presente legge, e ad essa si applicano  i
principi di cui all'art. 10 del  decreto  ministeriale  14  settembre
2015.».