Art. 3 Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 68/2011 1. Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 68/2011 sono sostituite dalle seguenti: «b) le informazioni finanziarie relative al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica; c) le informazioni finanziarie sul livello di indebitamento; d) le informazioni necessarie per l'alimentazione e il mantenimento degli archivi regionali di cui all'art. 8.». 2. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 68/2011 e' sostituito dal seguente: «Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le informazioni di cui al comma 1, lettera d), e sono stabiliti i termini e le modalita' per la loro trasmissione.». 3. I commi 4 e 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 68/2011 sono abrogati. 4. Il primo periodo del comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 68/2011 e' soppresso.