Art. 3 
 
Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche  all'art.  9
                  della legge regionale n. 68/2011 
 
  1. Le lettere b), c) e d) del  comma  1  dell'art.  9  della  legge
regionale n. 68/2011 sono sostituite dalle seguenti: 
    «b)  le  informazioni  finanziarie  relative   al   concorso   al
contenimento dei saldi di finanza pubblica; 
    c) le informazioni finanziarie sul livello di indebitamento; 
    d)  le  informazioni  necessarie   per   l'alimentazione   e   il
mantenimento degli archivi regionali di cui all'art. 8.». 
  2.  Il  primo  periodo  del  comma  3  dell'art.  9   della   legge
regionale n. 68/2011 e' sostituito dal seguente:  «Con  deliberazione
della Giunta regionale sono individuate le  informazioni  di  cui  al
comma 1, lettera d), e sono stabiliti i termini e le modalita' per la
loro trasmissione.». 
  3. I commi 4 e 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 68/2011  sono
abrogati. 
  4.  Il  primo  periodo  del  comma  7  dell'art.  9   della   legge
regionale n. 68/2011 e' soppresso.