Art. 4 
 
Obiettivo di finanza pubblica. Sostituzione dell'art. 10 della  legge
                        regionale n. 68/2011 
 
  1. L'art. 10 della legge regionale n.  68/2011  e'  sostituito  dal
seguente:  «Art.  10  (Mantenimento  dell'obiettivo  complessivo   di
finanza pubblica a livello regionale). - 1. La  Regione,  nell'ambito
della cooperazione finanziaria di cui all'art. 6, attua gli strumenti
previsti  e  disciplinati  dalla  normativa  nazionale  relativa   al
mantenimento dell'obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello
regionale, al  fine  di  garantire  le  priorita'  individuate  dagli
strumenti di programmazione generale della Regione stessa.».