Art. 4 Obiettivo di finanza pubblica. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 68/2011 1. L'art. 10 della legge regionale n. 68/2011 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Mantenimento dell'obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale). - 1. La Regione, nell'ambito della cooperazione finanziaria di cui all'art. 6, attua gli strumenti previsti e disciplinati dalla normativa nazionale relativa al mantenimento dell'obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale, al fine di garantire le priorita' individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione stessa.».