Art. 7 Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 68/2011 1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 68/2011 e' sostituito dal seguente: «2. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, i progetti degli enti locali realizzati all'interno di zone territoriali omogenee rispetto alle dimensioni socio-economiche rilevanti in ordine all'attuazione delle finalita' medesime, come individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione e finalizzati a rafforzare la fiscalita' locale ed il contrasto all'evasione. Ogni progetto e' realizzato in modo da massimizzare gli effetti e le ricadute dello stesso all'interno di ognuna delle zone individuate ed e' volto a definire ed attuare procedure, modelli e soluzioni comuni agli enti che ad esso partecipano.». 2. All'alinea del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 68/2011 le parole: « agli enti locali, singoli o associati, o alle loro associazioni rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni, singoli o associati».