Art. 7 
 
Sistema  integrato  di  contrasto  all'evasione  fiscale.   Modifiche
            all'art. 15 della legge regionale n. 68/2011 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 15  della  legge  regionale n.  68/2011  e'
sostituito dal seguente: «2. La Regione promuove  e  sostiene,  anche
finanziariamente, i progetti degli enti locali realizzati all'interno
di   zone   territoriali   omogenee    rispetto    alle    dimensioni
socio-economiche rilevanti in ordine all'attuazione  delle  finalita'
medesime, come individuate dagli strumenti di programmazione generale
della Regione e finalizzati a rafforzare la fiscalita' locale  ed  il
contrasto all'evasione.  Ogni  progetto  e'  realizzato  in  modo  da
massimizzare gli effetti e le ricadute dello  stesso  all'interno  di
ognuna delle zone individuate ed  e'  volto  a  definire  ed  attuare
procedure,  modelli  e  soluzioni  comuni  agli  enti  che  ad   esso
partecipano.». 
  2. All'alinea del comma 3 dell'art.  15  della  legge  regionale n.
68/2011 le parole: « agli enti locali, singoli o  associati,  o  alle
loro associazioni rappresentative» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ai comuni, singoli o associati».