Art. 6 Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1«Norme in materia di bilancio e di contabilita' della Provincia Autonoma di Bolzano», della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 «Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attivita' economiche» e della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11 «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017» 1. All'art. 6 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «, sia agli effetti del bilancio annuale che a quelli del bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione» sono sostituite dalle parole: «per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione». 2. L'art. 12 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 12 (Bilancio finanziario gestionale). - 1. Contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento da parte della Giunta provinciale, il segretario generale approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale. 2. La gestione di ciascuno dei capitoli del bilancio finanziario gestionale e' affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa competente in base alle disposizioni sull'ordinamento della struttura dirigenziale.». 3. La lettera a) del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' abrogata. 4. Nella lettera a) del comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, dopo le parole: «art. 51,» sono aggiunte le parole: «comma 2, lettera c) e». Nella lettera b) del comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, la parola: «lettera» e' sostituita dalle parole: «lettere a) e». 5. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 4/bis e 4/ter: «4-bis. I direttori di ripartizione responsabili della spesa possono effettuare le variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato affidati alla gestione del medesimo centro di responsabilita' amministrativa, dandone comunicazione, anche mediante sistemi telematici all'uopo predisposti, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze. 4-ter. Il direttore della Ripartizione personale puo' effettuare le variazioni di cui all'art. 51, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.». 6. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 41 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «i primi cinque giorni di ogni mese» sono sostitute dalle parole: «quindici giorni lavorativi» e le parole: «durante il mese precedente» sono soppresse. 7. Nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «avvenga nel rispetto degli obblighi di natura contabile» sono sostituite dalle parole: «sia corretta in relazione all'obbligazione giuridica perfezionata.». 8. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «Con regolamento sono introdotte forme di controllo a campione volte a verificare» sono sostituite dalle parole: «Il responsabile dell'unita' organizzativa competente verifica in ogni caso». 9. Dopo il comma 3 dell'art. 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «4. Con riguardo alla gestione dei fondi UE, l'ammontare della spesa da impegnare e' determinato in considerazione dell'importo delle entrate da accertare derivanti da anticipi relativi a finanziamenti a rendicontazione.». 10. Nel comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «per i servizi da eseguirsi in economia» sono soppresse. 11. Nel comma 2 dell'art. 54 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore dell'incaricato del servizio economale» sono sostituite dalle parole: «che costituisce limite massimo di spesa ed il cui saldo deve essere versato all'entrata del bilancio dell'ente entro il termine dell'esercizio». 12. Nel comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole: «Ripartizione provinciale Finanze». 13. Nel comma 4 dell'art. 54 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «Giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio,» sono sostituite dalle parole: «Ripartizione provinciale Finanze». 14. Dopo il comma 2 dell'art. 66 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 12 si applicano a decorrere dal primo esercizio di operativita' nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.». 15. Dopo il comma 2 dell'art. 67 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «3. Se il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 non e' approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e' autorizzato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi, nel rispetto dei principi applicati della contabilita' finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio.». 16. Nel comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, le parole: «dei relativi rientri» sono sostituite dalle parole: «delle relative disponibilita'». 17. Dopo il comma 3 dell'art. 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Le disposizioni, di cui al comma 8 dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano con riferimento agli organismi strumentali che abbiano gia' adottato le disposizioni in materia di ammonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.».