Art. 6 
 
Modifiche della legge provinciale 29  gennaio  2002,  n.  1«Norme  in
  materia di bilancio e di contabilita' della Provincia  Autonoma  di
  Bolzano»,  della  legge  provinciale   15   aprile   1991,   n.   9
  «Costituzione di fondi  di  rotazione  per  l'incentivazione  delle
  attivita' economiche» e della legge provinciale 23  dicembre  2014,
  n. 11 «Disposizioni per la formazione del  bilancio  di  previsione
  per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017» 
 
  1. All'art. 6 della legge provinciale 29  gennaio  2002,  n.  1,  e
successive modifiche, le parole: «, sia  agli  effetti  del  bilancio
annuale che a quelli del bilancio pluriennale vigenti  alla  data  di
approvazione» sono  sostituite  dalle  parole:  «per  ciascuno  degli
esercizi compresi nel bilancio di previsione». 
  2. L'art. 12 della legge provinciale  29  gennaio  2002,  n.  1,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 12 (Bilancio finanziario gestionale).  -  1.  Contestualmente
all'approvazione del documento tecnico di  accompagnamento  da  parte
della  Giunta  provinciale,  il  segretario   generale   approva   la
ripartizione delle categorie e  dei  macroaggregati  in  capitoli  ed
eventualmente in articoli, per ciascuno  degli  esercizi  considerati
nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale. 
  2. La gestione di ciascuno dei capitoli  del  bilancio  finanziario
gestionale  e'  affidata  ad  un  unico  centro  di   responsabilita'
amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa competente in
base   alle    disposizioni    sull'ordinamento    della    struttura
dirigenziale.». 
  3. La lettera a) del comma 2 dell'art. 23 della  legge  provinciale
29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' abrogata. 
  4.  Nella  lettera  a)  del  comma  4  dell'art.  23  della   legge
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive  modifiche,  dopo  le
parole: «art. 51,» sono aggiunte le parole: «comma 2, lettera c)  e».
Nella lettera b) del comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale  29
gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, la parola:  «lettera»  e'
sostituita dalle parole: «lettere a) e». 
  5. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale 29  gennaio
2002, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 4/bis e 4/ter: 
  «4-bis.  I  direttori  di  ripartizione  responsabili  della  spesa
possono effettuare le variazioni del bilancio gestionale compensative
fra capitoli di  spesa  del  medesimo  macroaggregato  affidati  alla
gestione  del  medesimo  centro  di  responsabilita'  amministrativa,
dandone comunicazione, anche  mediante  sistemi  telematici  all'uopo
predisposti, al competente  ufficio  della  Ripartizione  provinciale
Finanze. 
  4-ter. Il direttore della Ripartizione personale puo' effettuare le
variazioni di cui all'art. 51,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.». 
  6.  Nel  primo  periodo  del  comma  1  dell'art.  41  della  legge
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole:
«i primi cinque giorni di ogni mese»  sono  sostitute  dalle  parole:
«quindici  giorni  lavorativi»  e  le  parole:   «durante   il   mese
precedente» sono soppresse. 
  7. Nell'ultimo  periodo  del  comma  2  dell'art.  48  della  legge
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole:
«avvenga nel  rispetto  degli  obblighi  di  natura  contabile»  sono
sostituite dalle parole: «sia corretta in relazione  all'obbligazione
giuridica perfezionata.». 
  8. Nell'ultimo  periodo  del  comma  3  dell'art.  48  della  legge
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole:
«Con regolamento sono introdotte forme di controllo a campione  volte
a  verificare»  sono  sostituite  dalle  parole:   «Il   responsabile
dell'unita' organizzativa competente verifica in ogni caso». 
  9. Dopo il comma 3 dell'art. 48 della legge provinciale 29  gennaio
2002, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: 
  «4. Con riguardo alla gestione  dei  fondi  UE,  l'ammontare  della
spesa da impegnare  e'  determinato  in  considerazione  dell'importo
delle  entrate  da  accertare  derivanti  da  anticipi   relativi   a
finanziamenti a rendicontazione.». 
  10. Nel comma 1 dell'art. 54 della  legge  provinciale  29  gennaio
2002, n. 1, e successive modifiche, le  parole:  «per  i  servizi  da
eseguirsi in economia» sono soppresse. 
  11. Nel comma 2 dell'art. 54 della  legge  provinciale  29  gennaio
2002,  n.  1,  e  successive  modifiche,  le   parole:   «che   viene
somministrato  e   reintegrato   con   mandato   diretto   a   favore
dell'incaricato del servizio economale» sono sostituite dalle parole:
«che costituisce limite massimo di spesa ed il cui saldo deve  essere
versato  all'entrata  del  bilancio  dell'ente   entro   il   termine
dell'esercizio». 
  12. Nel comma 3 dell'art. 54 della  legge  provinciale  29  gennaio
2002, n. 1, e successive modifiche, le parole:  «Giunta  provinciale»
sono sostituite dalle parole: «Ripartizione provinciale Finanze». 
  13. Nel comma 4 dell'art. 54 della  legge  provinciale  29  gennaio
2002, n. 1, e successive modifiche, le parole:  «Giunta  provinciale,
su proposta dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio,» sono
sostituite dalle parole: «Ripartizione provinciale Finanze». 
  14. Dopo il comma 2 dell'art. 66 della legge provinciale 29 gennaio
2002, n. 1, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
  «2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 12 si applicano a decorrere
dal primo esercizio di operativita'  nei  confronti  della  Provincia
autonoma di Bolzano del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.». 
  15. Dopo il comma 2 dell'art. 67 della legge provinciale 29 gennaio
2002, n. 1, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: 
  «3. Se il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari  2017,
2018 e 2019 non e' approvato  dal  Consiglio  entro  il  31  dicembre
dell'anno precedente, e'  autorizzato,  ai  sensi  dell'art.  43  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  l'esercizio  provvisorio
del bilancio per un periodo non superiore complessivamente a  quattro
mesi,  nel  rispetto  dei  principi  applicati   della   contabilita'
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio.». 
  16. Nel comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 15 aprile 1991,
n. 9, e successive modifiche, le parole: «dei relativi rientri»  sono
sostituite dalle parole: «delle relative disponibilita'». 
  17. Dopo il  comma  3  dell'art.  23  della  legge  provinciale  23
dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma: 
  «3-bis. Le disposizioni, di cui al comma 8 dell'art. 11 del decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modifiche,  si
applicano con riferimento agli organismi strumentali che abbiano gia'
adottato le disposizioni in materia  di  ammonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio.».