Art. 7 Subentro e relativo accollo di mutui dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico 1. La Giunta provinciale e' autorizzata al subentro e al conseguente accollo di due mutui ad erogazione multipla assunti dall'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, per un importo complessivo massimo di 192.472.222,25 euro per il finanziamento delle spese di investimento relative agli interventi sugli immobili dello Stato presenti sul territorio della Provincia e alla costruzione del Polo bibliotecario di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 2. La Giunta provinciale e' autorizzata a tal fine all'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2016-2018. 3. La Giunta provinciale e' autorizzata al subentro e relativo accollo dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste nel presente articolo. 4. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte all'atto dell'accollo, con oneri a carico del proprio bilancio, la Giunta provinciale e' autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile a favore dell'istituto concedente il prestito, dando mandato al tesoriere dell'ente di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie non vincolate, con precedenza su ogni altro pagamento. 5. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova copertura nel bilancio di previsione 2016-2018, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e capitale, afferenti al Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» e al Programma 2 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» della Missione 50 «Debito pubblico». 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2018 trovano copertura con le successive leggi di stabilita'.