Art. 7 
 
          Subentro e relativo accollo di mutui dell'Agenzia 
                per lo sviluppo sociale ed economico 
 
  1.  La  Giunta  provinciale  e'  autorizzata  al  subentro   e   al
conseguente accollo di  due  mutui  ad  erogazione  multipla  assunti
dall'Agenzia per lo sviluppo sociale ed  economico,  per  un  importo
complessivo massimo di 192.472.222,25 euro per il finanziamento delle
spese di investimento relative agli interventi sugli  immobili  dello
Stato presenti sul territorio della Provincia e alla costruzione  del
Polo bibliotecario di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 62 del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e
successive modifiche. 
  2. La Giunta provinciale e' autorizzata a tal  fine  all'iscrizione
degli stanziamenti necessari in  appositi  capitoli  negli  stati  di
previsione della spesa e  dell'entrata  del  bilancio  di  previsione
2016-2018. 
  3. La Giunta provinciale e'  autorizzata  al  subentro  e  relativo
accollo dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei  limiti,
alle condizioni e con le modalita' previste nel presente articolo. 
  4. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte  all'atto
dell'accollo, con oneri a carico  del  proprio  bilancio,  la  Giunta
provinciale e' autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile
a favore dell'istituto  concedente  il  prestito,  dando  mandato  al
tesoriere dell'ente di pagare le rate di ammortamento  alle  relative
scadenze ed autorizzandolo ad accantonare  le  somme  occorrenti  sul
totale delle entrate tributarie non vincolate, con precedenza su ogni
altro pagamento. 
  5. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di  cui  al
presente  articolo  trova  copertura  nel  bilancio   di   previsione
2016-2018, nell'ambito degli  stanziamenti  iscritti  negli  appositi
capitoli di spesa, distinti per quota  di  rimborso  di  interessi  e
capitale, afferenti al  Programma  1  «Quota  interessi  ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari» e al  Programma  2  «Quota  capitale
ammortamento mutui  e  prestiti  obbligazionari»  della  Missione  50
«Debito pubblico». 
  6. Le rate di ammortamento relative agli anni  successivi  al  2018
trovano copertura con le successive leggi di stabilita'.