Art. 10 Posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado 1. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, la dotazione organica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e' incrementata di trentasei posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa. 2. Ai fini della copertura dei posti di cui al comma 1 e' istituita la dotazione organica del potenziamento dell'offerta formativa. Le modalita' di assegnazione della titolarita' e di utilizzazione del personale docente assunto per la copertura dei posti di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche, anche in deroga alla titolarita' presso un'istituzione scolastica al fine di garantire maggiore flessibilita' nel potenziamento dell'offerta formativa triennale. 3. Il contingente di cui al comma 1 e' suddiviso tra le istituzioni scolastiche, in proporzione al numero degli studenti, da un minimo di tre ad un massimo di otto unita' ed e' funzionale alla valorizzazione dell'offerta formativa e della progettualita' espressa dalle scuole nel piano triennale dell'offerta formativa. 4. Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito fra le classi di concorso non esaurite delle graduatorie regionali ad esaurimento, tenuto conto delle richieste delle istituzioni scolastiche per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'art. 3. Alla copertura dei posti si provvede con assunzioni a tempo indeterminato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie regionali ad esaurimento.