Art. 10 
 
Posti  per  il  potenziamento  dell'offerta  formativa  della  scuola
                     secondaria di secondo grado 
 
  1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2017/2018,  la   dotazione
organica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e'
incrementata  di   trentasei   posti   destinati   al   potenziamento
dell'offerta formativa. 
  2. Ai fini della copertura dei posti di cui al comma 1 e' istituita
la dotazione organica del potenziamento  dell'offerta  formativa.  Le
modalita' di assegnazione della titolarita' e  di  utilizzazione  del
personale docente assunto per la copertura dei posti di cui al  comma
1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentite  le
organizzazioni  sindacali   scolastiche,   anche   in   deroga   alla
titolarita' presso un'istituzione scolastica  al  fine  di  garantire
maggiore  flessibilita'  nel  potenziamento  dell'offerta   formativa
triennale. 
  3. Il contingente di cui al comma 1 e' suddiviso tra le istituzioni
scolastiche, in proporzione al numero degli studenti, da un minimo di
tre ad un massimo di otto unita' ed e' funzionale alla valorizzazione
dell'offerta formativa e della progettualita' espressa  dalle  scuole
nel piano triennale dell'offerta formativa. 
  4. Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito fra le  classi  di
concorso non esaurite delle  graduatorie  regionali  ad  esaurimento,
tenuto conto delle richieste delle  istituzioni  scolastiche  per  il
raggiungimento degli obiettivi formativi  di  cui  all'art.  3.  Alla
copertura dei posti si provvede con assunzioni a tempo  indeterminato
degli aspiranti inseriti nelle graduatorie regionali ad esaurimento.