Art. 13 
 
           Modalita' di assegnazione del personale docente 
             ai posti della dotazione organica regionale 
 
  1. Il personale docente appartenente ai ruoli regionali mantiene la
titolarita' del posto presso un'istituzione scolastica. 
  2. Il personale docente assunto  a  tempo  indeterminato  dall'anno
scolastico 2016/2017 mantiene l'assegnazione della  sede  provvisoria
presso un'istituzione scolastica  per  il  primo  anno  scolastico  e
ottiene  la  sede  definitiva  presso  un'istituzione  scolastica,  a
decorrere  dall'anno   scolastico   successivo,   nell'ambito   della
procedura di mobilita' territoriale e professionale. 
  3.  Alla  mobilita'  territoriale  e  professionale  del  personale
docente si provvede in conformita' alla  normativa  statale  vigente,
previa opportuna armonizzazione delle disposizioni  conseguenti  alla
istituzione  degli   ambiti   territoriali   incompatibili   con   il
mantenimento, in Valle d'Aosta, della titolarita'  del  posto  presso
un'istituzione scolastica.