Art. 13 Modalita' di assegnazione del personale docente ai posti della dotazione organica regionale 1. Il personale docente appartenente ai ruoli regionali mantiene la titolarita' del posto presso un'istituzione scolastica. 2. Il personale docente assunto a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2016/2017 mantiene l'assegnazione della sede provvisoria presso un'istituzione scolastica per il primo anno scolastico e ottiene la sede definitiva presso un'istituzione scolastica, a decorrere dall'anno scolastico successivo, nell'ambito della procedura di mobilita' territoriale e professionale. 3. Alla mobilita' territoriale e professionale del personale docente si provvede in conformita' alla normativa statale vigente, previa opportuna armonizzazione delle disposizioni conseguenti alla istituzione degli ambiti territoriali incompatibili con il mantenimento, in Valle d'Aosta, della titolarita' del posto presso un'istituzione scolastica.