Art. 14 
 
                      Modificazione all'art. 22 
                         della l.r. 19/2000 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 22 della l.r.  19/2000  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «4. Il  dirigente  puo'  individuare,  nell'ambito  dell'organico
dell'autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano  in
attivita' di  supporto  organizzativo  e  didattico  dell'istituzione
scolastica, senza nuovi o maggiori oneri. Il dirigente e'  coadiuvato
dal  responsabile  amministrativo,  che  sovrintende,  con  autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive impartite  e  degli  obiettivi
assegnati,  ai  servizi  amministrativi   e   ai   servizi   generali
dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.».