Art. 14 Modificazione all'art. 22 della l.r. 19/2000 1. Il comma 4 dell'art. 22 della l.r. 19/2000 e' sostituito dal seguente: «4. Il dirigente puo' individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attivita' di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, senza nuovi o maggiori oneri. Il dirigente e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.».