Art. 16 Importo di 500 euro per la formazione 1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' erogata la somma di 500 euro, per ogni anno scolastico, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 2. L'importo puo' essere utilizzato per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di corsi multimediali, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da universita' e centri di formazione specializzati in Italia e all'estero, da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o presso l'Amministrazione regionale, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del piano regionale di formazione. All'importo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107/2015. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' per l'erogazione dell'importo di cui al comma 1, anche tramite carta elettronica. Fino all'adozione della carta elettronica, i docenti, entro il 31 agosto di ogni anno, rendicontano le spese sostenute secondo le indicazioni fornite dalla Sovraintendenza regionale agli studi.