Art. 16 
 
                Importo di 500 euro per la formazione 
 
  1. Al fine di sostenere la formazione continua  dei  docenti  e  di
valorizzarne le competenze professionali, e' erogata la somma di  500
euro, per ogni anno scolastico, per l'aggiornamento e  la  formazione
dei docenti a tempo indeterminato delle  istituzioni  scolastiche  di
ogni ordine e grado. 
  2. L'importo puo' essere utilizzato per l'acquisto di  libri  e  di
testi,  anche  in  formato  digitale,  di  corsi   multimediali,   di
pubblicazioni  e  di   riviste   comunque   utili   all'aggiornamento
professionale,  per  l'acquisto   di   hardware   e   software,   per
l'iscrizione a corsi  di  aggiornamento  e  di  qualificazione  delle
competenze  professionali,  svolti  da  universita'   e   centri   di
formazione specializzati in Italia e all'estero, da enti  accreditati
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
o presso l'Amministrazione regionale, a corsi di  laurea,  di  laurea
magistrale, specialistica  o  a  ciclo  unico,  inerenti  al  profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o  a  master  universitari
inerenti al profilo professionale, per  rappresentazioni  teatrali  e
cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi  culturali
e spettacoli  dal  vivo,  nonche'  per  iniziative  coerenti  con  le
attivita' individuate nell'ambito del  piano  triennale  dell'offerta
formativa  delle  scuole  e  del  piano  regionale   di   formazione.
All'importo di cui al presente articolo si applicano le  disposizioni
di cui  all'art.  1,  comma  121,  ultimo  periodo,  della  legge  n.
107/2015. 
  3. La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  stabilisce  le
modalita' per l'erogazione dell'importo di  cui  al  comma  1,  anche
tramite carta elettronica. Fino all'adozione della carta elettronica,
i docenti, entro il 31 agosto di ogni  anno,  rendicontano  le  spese
sostenute  secondo  le  indicazioni  fornite  dalla   Sovraintendenza
regionale agli studi.