Art. 17 
 
                  Formazione del personale docente 
 
  1. La formazione continua  e  la  valorizzazione  delle  competenze
professionali  dei  docenti  concorrono  ad  assicurare  la  qualita'
dell'insegnamento e il costante miglioramento  del  servizio  erogato
dalle istituzioni scolastiche. 
  2. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la
formazione  in  servizio  dei  docenti  a  tempo   indeterminato   e'
obbligatoria, permanente e strutturale. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, la Giunta regionale approva,
con propria deliberazione e sentite le organizzazioni  sindacali  del
comparto scuola, un  piano  regionale  di  formazione  triennale  che
individua le priorita' formative del personale docente e realizza  le
attivita' aventi carattere strutturale e trasversale, con particolare
riguardo  alle  esigenze  correlate   con   gli   adattamenti   delle
Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessita' locali di  cui
all'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. 
  4. Sulla base delle priorita' indicate nel piano di cui al comma 3,
le  istituzioni  scolastiche  definiscono   un   proprio   piano   di
formazione, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa
e con i risultati emersi dai piani di  miglioramento  conseguenti  al
rapporto di autovalutazione  delle  istituzioni  scolastiche  di  cui
all'art. 18. 
  5. E' consentito, ove  necessario,  il  ricorso  all'assunzione  di
personale supplente, fin dal primo giorno e per il tempo strettamente
necessario, per la sostituzione del personale  docente  impegnato  in
attivita' di formazione  e  aggiornamento  obbligatorie  a  carattere
bi-plurilingue promosse o organizzate dalla Regione  in  applicazione
degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale. 
  6. Ai fini di cui al presente articolo, non trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e  di   competitivita'   economica),   convertito   in   legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.