Art. 17 Formazione del personale docente 1. La formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali dei docenti concorrono ad assicurare la qualita' dell'insegnamento e il costante miglioramento del servizio erogato dalle istituzioni scolastiche. 2. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti a tempo indeterminato e' obbligatoria, permanente e strutturale. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione e sentite le organizzazioni sindacali del comparto scuola, un piano regionale di formazione triennale che individua le priorita' formative del personale docente e realizza le attivita' aventi carattere strutturale e trasversale, con particolare riguardo alle esigenze correlate con gli adattamenti delle Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessita' locali di cui all'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. 4. Sulla base delle priorita' indicate nel piano di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche definiscono un proprio piano di formazione, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento conseguenti al rapporto di autovalutazione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 18. 5. E' consentito, ove necessario, il ricorso all'assunzione di personale supplente, fin dal primo giorno e per il tempo strettamente necessario, per la sostituzione del personale docente impegnato in attivita' di formazione e aggiornamento obbligatorie a carattere bi-plurilingue promosse o organizzate dalla Regione in applicazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale. 6. Ai fini di cui al presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.