Art. 19 
 
                Valutazione dei dirigenti scolastici 
 
  1. La valutazione dei dirigenti scolastici e' effettuata  ai  sensi
dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche), e  spetta  al  Sovraintendente  regionale
agli studi, che vi provvede ai sensi della normativa  vigente  per  i
dirigenti  scolastici  appartenenti  ai  ruoli  dello  Stato,  previa
opportuna armonizzazione delle disposizioni connesse al  conferimento
degli  incarichi  ai  docenti  incompatibili  con  le  modalita'   di
assegnazione del personale docente ai posti della dotazione  organica
regionale. 
  2. Nell'individuazione degli indicatori di cui  all'art.  1,  comma
93, della legge n. 107/2015, si tiene  conto  anche  delle  attivita'
funzionali alla realizzazione  degli  adattamenti  delle  Indicazioni
nazionali per il curricolo alle necessita' locali di cui all'art.  40
dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.