Art. 19 Valutazione dei dirigenti scolastici 1. La valutazione dei dirigenti scolastici e' effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e spetta al Sovraintendente regionale agli studi, che vi provvede ai sensi della normativa vigente per i dirigenti scolastici appartenenti ai ruoli dello Stato, previa opportuna armonizzazione delle disposizioni connesse al conferimento degli incarichi ai docenti incompatibili con le modalita' di assegnazione del personale docente ai posti della dotazione organica regionale. 2. Nell'individuazione degli indicatori di cui all'art. 1, comma 93, della legge n. 107/2015, si tiene conto anche delle attivita' funzionali alla realizzazione degli adattamenti delle Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessita' locali di cui all'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.