Art. 21 
 
                     Fondo per la valorizzazione 
                  del merito del personale docente 
 
  1. Per la  valorizzazione  del  merito  del  personale  docente  e'
istituito un  apposito  fondo  di  euro  520.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2016, ripartito tra le istituzioni scolastiche, sulla  base
dei criteri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca. 
  2. Il dirigente scolastico, in applicazione dei criteri individuati
ai sensi dell'art. 22 dal comitato per la  valutazione  dei  docenti,
assegna annualmente al personale docente una somma del fondo  di  cui
al comma 1, sulla base di motivata valutazione. 
  3. La somma di cui al comma  2,  definita  bonus,  e'  destinata  a
valorizzare il merito del personale  docente  a  tempo  indeterminato
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha  natura  di
retribuzione accessoria.