Art. 21 Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente 1. Per la valorizzazione del merito del personale docente e' istituito un apposito fondo di euro 520.000 annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito tra le istituzioni scolastiche, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Il dirigente scolastico, in applicazione dei criteri individuati ai sensi dell'art. 22 dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1, sulla base di motivata valutazione. 3. La somma di cui al comma 2, definita bonus, e' destinata a valorizzare il merito del personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.