Art. 22 Comitati per la valutazione dei docenti 1. Nelle istituzioni scolastiche della Regione, in sede di definizione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, gli indicatori individuati dai comitati di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), tengono conto delle attivita' didattiche bi-plurilingui correlate agli adattamenti delle Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessita' locali di cui all'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. 2. Le linee guida di cui all'art. 1, comma 130, della legge n. 107/2015 sono adottate dall'assessore regionale competente in materia di istruzione, sulla base degli indicatori di cui al comma 1.