Art. 22 
 
               Comitati per la valutazione dei docenti 
 
  1.  Nelle  istituzioni  scolastiche  della  Regione,  in  sede   di
definizione dei  criteri  per  la  valorizzazione  dei  docenti,  gli
indicatori individuati dai comitati di cui all'art.  11  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.  297  (Approvazione  del  testo  unico
delle disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e  grado),  tengono  conto  delle
attivita' didattiche bi-plurilingui correlate agli adattamenti  delle
Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessita' locali di  cui
all'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. 
  2. Le linee guida di cui all'art. 1,  comma  130,  della  legge  n.
107/2015 sono adottate dall'assessore regionale competente in materia
di istruzione, sulla base degli indicatori di cui al comma 1.