Art. 23 
 
                  Utilizzo degli edifici scolastici 
 
  1.  Nei  periodi  di  sospensione  dell'attivita'   didattica,   le
istituzioni scolastiche e gli enti locali,  anche  in  collaborazione
con  le  famiglie  interessate  e  con  le  realta'  associative  del
territorio e del terzo settore, possono promuovere, nei limiti  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili,  attivita'
educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da  svolgersi
presso i locali degli edifici scolastici.