Art. 23 Utilizzo degli edifici scolastici 1. Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realta' associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, attivita' educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso i locali degli edifici scolastici.