Art. 24 Scuola digitale e Portale unico dei dati della scuola 1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze, la Regione promuove opportuni accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge n. 107/2015. 2. La Regione puo' aderire, previo accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Portale unico dei dati della scuola di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 107/2015.