Art. 24 
 
                   Scuola digitale e Portale unico 
                        dei dati della scuola 
 
  1. Al fine di sviluppare e di  migliorare  le  competenze  digitali
degli studenti e di rendere  la  tecnologia  digitale  uno  strumento
didattico  di  costruzione  delle  competenze,  la  Regione  promuove
opportuni accordi con il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca per il coinvolgimento delle  istituzioni  scolastiche
nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'art.  1,  commi
56 e seguenti, della legge n. 107/2015. 
  2. La  Regione  puo'  aderire,  previo  accordo  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al  Portale  unico
dei dati della scuola di cui all'art. 1, comma 136,  della  legge  n.
107/2015.