Art. 25 Laboratori per l'occupabilita' 1. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilita' attraverso la partecipazione, anche in qualita' di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici o privati, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio regionale; b) fruibilita' di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati; c) apertura della scuola al territorio e possibilita' di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico. 2. Gli enti di cui al comma 1 che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attivita' didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.