Art. 25 
 
                   Laboratori per l'occupabilita' 
 
  1. Per favorire  lo  sviluppo  della  didattica  laboratoriale,  le
istituzioni scolastiche possono dotarsi  di  laboratori  territoriali
per l'occupabilita' attraverso la partecipazione, anche  in  qualita'
di soggetti cofinanziatori,  di  enti  pubblici  o  privati,  per  il
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
    a) orientamento della didattica e  della  formazione  ai  settori
strategici, in base alla vocazione produttiva,  culturale  e  sociale
del territorio regionale; 
    b) fruibilita' di servizi propedeutici al collocamento al  lavoro
o alla riqualificazione di giovani non occupati; 
    c) apertura della scuola al territorio e possibilita' di utilizzo
degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico. 
  2. Gli enti di  cui  al  comma  1  che  usufruiscono  dell'edificio
scolastico per  effettuare  attivita'  didattiche  e  culturali  sono
responsabili della sicurezza e  del  mantenimento  del  decoro  degli
spazi.