Art. 5 
 
                      Curriculum dello studente 
                      e insegnamenti opzionali 
 
  1. La Giunta regionale istituisce, con  propria  deliberazione,  il
curriculum  dello  studente,  coerente  con  quanto  previsto   dalla
normativa statale vigente in materia e  compatibile  con  il  Portale
unico di cui all'art. 24. 
  2. Il curriculum individua il profilo dello studente,  associandolo
ad una identita' digitale e raccoglie tutti i  dati  utili  anche  ai
fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del  lavoro,  relativi
al percorso degli studi, alle competenze  acquisite,  alle  eventuali
scelte  degli  insegnamenti  opzionali,  alle  esperienze  formative,
acquisite anche in  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro,  e  alle
attivita'   culturali,   artistiche,   musicali,   sportive   e    di
volontariato, svolte in ambito extrascolastico. 
  3. Le scuole secondarie di secondo grado  introducono  insegnamenti
opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno. Tali  insegnamenti,
attivati nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, sono
parte del percorso dello studente  e  sono  inseriti  nel  curriculum
dello stesso.