Art. 5 Curriculum dello studente e insegnamenti opzionali 1. La Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, il curriculum dello studente, coerente con quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia e compatibile con il Portale unico di cui all'art. 24. 2. Il curriculum individua il profilo dello studente, associandolo ad una identita' digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative, acquisite anche in percorsi di alternanza scuola-lavoro, e alle attivita' culturali, artistiche, musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. 3. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello stesso.