Art. 7 
 
                      Alternanza scuola-lavoro 
 
  1.  Nell'ambito  del  secondo  ciclo  di  istruzione,  la   Regione
individua le modalita' per la  promozione  e  per  la  valorizzazione
dell'apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in relazione ai
bisogni  individuali  di  istruzione  e   formazione   dei   giovani,
sviluppando l'acquisizione di competenze spendibili nel  mercato  del
lavoro. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione,  i
criteri e le modalita' per  l'organizzazione  didattica,  il  sistema
tutoriale,  la  valutazione  e  la  certificazione  dei  percorsi  in
alternanza. 
  2. Le istituzioni scolastiche e formative,  a  decorrere  dall'anno
scolastico 2017/2018, attuano i percorsi di alternanza scuola-lavoro,
con la possibilita' di avviare gli stessi sin dal primo biennio,  nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, nonche',
per quanto riguarda l'istruzione e la formazione  professionale,  dai
piani di studio regionali. I percorsi di alternanza sono inseriti nei
piani triennali dell'offerta formativa. 
  3.  L'alternanza  scuola-lavoro  puo'  essere  svolta  durante   la
sospensione delle attivita' didattiche, compreso il  periodo  estivo,
secondo il  programma  formativo  e  le  modalita'  di  verifica  ivi
stabilite, nonche' con la modalita' dell'Impresa Formativa Simulata o
altre forme di  simulazione  d'impresa.  Il  percorso  di  alternanza
scuola-lavoro puo' essere realizzato anche all'estero. 
  4. Il dirigente scolastico individua, all'interno del  registro  di
cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 107/2015, le imprese  e  gli
enti pubblici e privati  disponibili  all'attivazione  dei  percorsi,
stipulando  apposite  convenzioni  anche   finalizzate   a   favorire
l'orientamento scolastico e universitario  dello  studente.  Analoghe
convenzioni possono essere stipulate con  musei,  istituti  e  luoghi
della cultura e delle arti performative, nonche' con gli  assessorati
regionali competenti in materia  di  beni  culturali  e  turismo.  Il
dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige  una
scheda di  valutazione  sulle  strutture  con  le  quali  sono  state
stipulate  convenzioni,  evidenziando  la   specificita'   del   loro
potenziale formativo e  le  eventuali  difficolta'  incontrate  nella
collaborazione. 
  5. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  le  istituzioni
scolastiche e formative possono individuare docenti cui  affidare  le
attivita'  di  orientamento  e  accompagnamento  per  le  transizioni
scuola-lavoro e scuola-universita'. 
  6. Le scuole del secondo ciclo svolgono attivita' di formazione  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, nei limiti delle risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti
inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro  ed  effettuati  in
conformita' a quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro). 
  7. Le istituzioni scolastiche e formative, anche in rete tra  loro,
progettano, attuano, verificano e valutano,  anche  alla  luce  delle
osservazioni espresse dagli studenti sull'efficacia e sulla  coerenza
con il proprio indirizzo di studio, percorsi di  alternanza  mediante
apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati  del  mondo  del
lavoro, ivi compreso il terzo settore, disponibili ad accogliere  gli
studenti per periodi di apprendimento in  una  situazione  lavorativa
che  non  costituisce  rapporto  individuale  di  lavoro.  La  Giunta
regionale, con  propria  deliberazione,  definisce  i  requisiti  dei
soggetti che realizzano percorsi di alternanza.