Art. 7 Alternanza scuola-lavoro 1. Nell'ambito del secondo ciclo di istruzione, la Regione individua le modalita' per la promozione e per la valorizzazione dell'apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in relazione ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, sviluppando l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalita' per l'organizzazione didattica, il sistema tutoriale, la valutazione e la certificazione dei percorsi in alternanza. 2. Le istituzioni scolastiche e formative, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, attuano i percorsi di alternanza scuola-lavoro, con la possibilita' di avviare gli stessi sin dal primo biennio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, nonche', per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale, dai piani di studio regionali. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa. 3. L'alternanza scuola-lavoro puo' essere svolta durante la sospensione delle attivita' didattiche, compreso il periodo estivo, secondo il programma formativo e le modalita' di verifica ivi stabilite, nonche' con la modalita' dell'Impresa Formativa Simulata o altre forme di simulazione d'impresa. Il percorso di alternanza scuola-lavoro puo' essere realizzato anche all'estero. 4. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 107/2015, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi, stipulando apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonche' con gli assessorati regionali competenti in materia di beni culturali e turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificita' del loro potenziale formativo e le eventuali difficolta' incontrate nella collaborazione. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche e formative possono individuare docenti cui affidare le attivita' di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola-lavoro e scuola-universita'. 6. Le scuole del secondo ciclo svolgono attivita' di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati in conformita' a quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 7. Le istituzioni scolastiche e formative, anche in rete tra loro, progettano, attuano, verificano e valutano, anche alla luce delle osservazioni espresse dagli studenti sull'efficacia e sulla coerenza con il proprio indirizzo di studio, percorsi di alternanza mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati del mondo del lavoro, ivi compreso il terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in una situazione lavorativa che non costituisce rapporto individuale di lavoro. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i requisiti dei soggetti che realizzano percorsi di alternanza.